Sabato 27 Luglio 2024
Servizi recuperi Longagnani
Servizi recuperi pesanti Longagnani




L?art. 214-bis C.d.S. ha previsto la figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell?Interno e con l?Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente, devono essere affidati con l?onere di custodia e con l?eventuale obbligo di acquistarne successivamente la propriet?.
Tale disciplina vale anche per i veicoli oggetto di fermo amministrativo anche se, come sar? meglio precisato nel successivo punto 6), decorso il periodo di fermo senza che l?interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni dell?art. 213, comma 2-quater. Per l?alienazione di questi ultimi veicoli, infatti, si applica la procedura prevista D.P.R. 189/2001 in quanto compatibile. Il custode-acquirente, cui ? affidato il servizio di recupero e custodia nell?ambito di ogni provincia, ? individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo stesso la Prefettura e la Filiale dell?Agenzia del Demanio competente stipulano un contratto con ditte riunite in RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D?IMPRESE A favore dello stesso custode-acquirente, peraltro, sono alienati anche i veicoli confiscati affidati in custodia ai proprietari. In tal caso, tuttavia, l?alienazione del veicolo si verifica solo dopo che ? divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal Prefetto.

Gli organi di polizia stradale che procedono all?applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 C.d.S. devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al custode-acquirente convenzionato competente per la provincia in cui ? avvenuto l?accertamento.
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